Persone e Famiglie - Emergenza COVID-19

Modalità di accesso al credito

Fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa ex art. 54, D.L. 18/2020 (c.d. DECRETO CURA ITALIA)

 

Se hai un mutuo per l'acquisto della prima casa di importo non superiore a 250.000 euro, puoi richiedere la sospensione dell’intera rata fino a un massimo di 18 mesi con un contributo del Fondo di solidarietà che copre il 50% degli interessi che maturano durante il periodo di sospensione secondo le modalità di calcolo che saranno previste da Consap.

 

Si può richiedere la sospensione dell’intera rata prevista dal Fondo se l’intestatario o uno dei cointestatari del mutuo rientra in una di queste condizioni:

  • Stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
  • Stato di disoccupazione a seguito di cessazione dei rapporti di lavoro previsto dall’art. 409, n.3 del codice di procedura civile;
  • Sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi oppure riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente a una riduzione pari almeno al 20% dell’orario complessivo;
  • Morte o riconoscimento di handicap grave o di invalidità civile non inferiore all’80%;
  • Indicatore di situazione economica equivalente (ISEE) non superiore ad € 30.000,00.


Si può richiedere la sospensione dell’intera rata del finanziamento per un massimo di 2 volte e per un periodo complessivo di 18 mesi.

Durante il periodo di sospensione gli interessi saranno calcolati sul debito residuo al tasso (TAN) del finanziamento.

RICHIESTA SOSPENSIONE DA INVIARE TRAMITE MAIL

La documentazione andrà inviata alla casella mail: amministrazione@bppm.eu